Normativa e regolamenti

Di seguito si riportano i collegamenti ufficiali al sito dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Regione Puglia contenenti la normativa europea, nazionale regionale in materia di acqua.
La versione elettronica dei testi di legge, dei decreti, delle circolari e delle delibere è disponibile per l’informazione al pubblico, tuttavia, l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Normativa sui rifiuti:

Normativa internazionale ed europea
Normativa nazionale
Normativa regionale

Atti e provvedimenti amministrativi del Comune:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Determinazione tariffe TARI 2014
Regolamento di igiene e sanità

Modulistica

Modulo di richiesta di accesso alle informazioni ambientali (formato DOC)
Scarica file

Che cosa è il diritto di accesso alle informazioni ambientali?
E’ il diritto del pubblico garantito dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Cosa si intende per informazioni ambientali?

E’ qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc.

E’ possibile accedere a qualsiasi tipo di informazione?
No. L’accesso può essere differito, escluso o limitato per i casi di cui all’art. 5 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.
Chi può accedere alle informazioni ambientali?
Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere senza dover dichiarare il proprio interesse.

Come si fa ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali?
La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l’apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi specificamente l’informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

C’è un costo per ottenere le informazioni ambientali?
La sola visione dei documenti che contengono le informazioni ambientali è gratuita; se si desidera ottenere copia di tali documenti occorre pagare il rimborso del costo di riproduzione, di eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di copia conforme all’originale, è dovuto anche il pagamento dell’imposta di bollo. In taluni casi specifici, preventivamente individuati, l’Amministrazione può applicare una tariffa pubblica, calcolata sulla base del mercato, per rendere disponibile l’informazione ambientale.

Entro quanto tempo l’Amministrazione deve dare una risposta alla richiesta?
Di norma la risposta deve essere fornita entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Nell’ipotesi in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro trenta giorni, l’Amministrazione può fornire la risposta al richiedente entro un termine più lungo, pari a sessanta giorni. Trascorsi inutilmente detti termini la richiesta si intende rifiutata.
Contro le determinazioni di una Amministrazione Statale centrale, è possibile presentare istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni.

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